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CENTRO VELICO “ANDREA PIGONATI” associazione sportiva dilettantistica
STATUTO dell'associazione
Titolo 1 COSTITUZIONE, SEDE, FINALITA' E DURATA DEL SODALIZIO Art.1 Denominazione e sede
L'associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata “Centro Velico “Andrea Pigonati” associazione sportiva dilettantistica” , ha sede legale presso il Cantiere navale “G. Danese” e sede sociale in Brindisi, in via Castello 2, ove è costituito a tutti gli effetti il domicilio dei suoi rappresentanti. Art. 2 Caratteri dell'Associazione
L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti ed ai regolamenti della Federazione Italiana Vela.. Il Centro Velico “Andrea Pigonati” associazione sportiva dilettantistica è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività. Art. 3 Finalità
Il Centro Velico “Andrea Pigonati” associazione sportiva dilettantistica si propone di: a) creare un legame tra gli uomini e le donne di ogni età, provenienza, professione ed abitudini per il mare, essere un luogo di formazione al mare, alla vela e alla vita di gruppo. b) promuovere, incoraggiare, diffondere la voglia e la capacità di navigare a vela su ogni tipo di barca e di mare tramite l'organizzazione di opportuna attività didattica, fondando la sicurezza sulla coscienza delle proprie capacità e dei propri limiti. c) intrattenere un rapporto privilegiato con la Federazione Italiana Vela della quale accetta le norme e il regolamento. d) promuovere, incoraggiare, diffondere la pratica e la conoscenza delle attività marinaresche, l'interesse e il rispetto per l'ambiente marino e per le tradizioni e la cultura navale. e) collaborare strettamente con tutte le Associazioni che condividano gli stessi interessi e promuovere iniziative comuni. f) formare una sana e producente coscienza sociale, culturale e sportiva, senza fini di lucro. g) organizzare e partecipare a gare nonché attuare ogni altra forma di attività al fine di contribuire allo sviluppo degli sport nautici. h) svolgere attività culturali e ricreative di vario genere.
Art. 4 Durata dell'Associazione
La durata dell'Associazione è illimitata. L'anno sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre.
Art. 5 Scioglimento dell'Associazione
Organo valido e competente per deliberare l'eventuale scioglimento dell'Associazione è l'Assemblea dei soci.
Art. 6 In caso di scioglimento dell'associazione le attività finanziarie ed immobiliari saranno devolute a Circoli o società che prevedano tra le loro finalità lo sviluppo dello sport della vela e della cultura marinaresca, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Titolo 2
I SOCI E LE LORO CATEGORIE PROCEDIMENTO PER L'AMMISSIONE - DIRITTI E DOVERI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Art. 7 Soci e loro categorie L'Associazione è costituita da:
1) SOCI ONORARI: sono coloro che per attività culturali, pubbliche o sportive diano lustro all'Associazione. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo. Sono esenti dal pagamento delle quote associative e da qualsiasi contributo. Possono partecipare alle Assemblee dei soci senza diritto di voto. I componenti del consiglio direttivo in carica non possono essere nominati Soci onorari.
2) SOCI FONDATORI: sono i Soci sostenitori e ordinari che vantano una anzianità effettiva e ininterrotta di appartenenza all'Associazione di almeno 10 anni. La qualifica di socio fondatore viene conferita con delibera del Consiglio Direttivo. Essi hanno diritto di voto.
3) SOCI SOSTENITORI: sono, tra i Soci ordinari, coloro che oltre alla quota ordinaria sostengono, con un contributo annuo straordinario fissato dal Consiglio Direttivo, le attività sportive dell'Associazione.
4) SOCI ORDINARI: sono coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che in seguito a domanda siano stati ammessi come tali all'Associazione. Hanno l'obbligo di versare la tassa di ammissione e di pagare la quota annuale in rapporto al nucleo familiare. Hanno diritto di voto.
5) SOCI JUNIORES: sono coloro che, superato il 18° anno di età, e non avendo ancora compiuto il 26°, purché studenti, facciano domanda di appartenenza. Pagano la tassa di ammissione ridotta al 50% ed una quota annuale pari alla metà di quella dei Soci ordinari. Partecipano all'Assemblea dei Soci ed hanno diritto di voto. Superato il 26° anno di età il Socio Juniores verrà automaticamente incluso nella categoria dei Soci ordinari, salvo rinuncia scritta.
6) SOCI ATLETI: sono coloro che svolgono attività agonistica o che aspirano a svolgere tale attività. Pagano solo una quota mensile ridotta stabilita dal Consiglio Direttivo. Ogni anno il Consiglio Direttivo formula, approva e pubblica l'elenco dei soci atleti. Partecipano all'Assemblea dei Soci ed hanno diritto di voto purché abbiano compiuto il 18° anno di età. Superato il 26° anno di età il Socio Atleta verrà automaticamente incluso nella categoria dei Soci ordinari, salvo rinuncia scritta.
Art. 8 Ammissione Per diventare Socio dell'Associazione ogni aspirante deve presentare, domanda su apposito modulo fornito dalla segreteria, controfirmato da almeno due Soci sostenitori o ordinari, non componenti il Consiglio Direttivo. La firma della domanda costituisce preventiva e piena accettazione dello statuto e di tutte le norme che regolano la vita dell'Associazione. La domanda di ammissione, prima di essere sottoposta al Consiglio Direttivo, dovrà essere affissa nell'apposito albo dell'Associazione per almeno 8 giorni in modo che ogni Socio possa prenderne visione e far pervenire al consiglio eventuali osservazioni.
Art. 9 Diritti dei Soci
Il Socio ha diritto:
a) a frequentare la sede sociale; b) ad esercitare tutti gli sports sociali nei limiti e con le norme previste dal regolamento della sezione; c) a fruire di tutte le facilitazioni che potranno essere di volta in volta concesse;
Art. 10 Doveri dei Soci Il Socio deve: a) pagare la tassa di ammissione all'atto della comunicazione dell'accoglimento della domanda; b) conservare una irreprensibile condotta sociale e sportiva;
Art. 11 Dimissioni
L'associazione al Centro Velico “Andrea Pigonati” vincola il Socio annualmente. Il Socio che intenda dimettersi deve darne comunicazione al Consiglio direttivo con lettera raccomandata R.R., fermo restando l'obbligo di pagamento della quota mensile sino al 31 Dicembre dell'anno in corso, nonché dei contributi deliberati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 10-c). Non è tenuto al detto pagamento il Socio che si dimetta a causa di trasferimento ovvero per adempimento di obblighi militari.
Art. 12 Morosità
Il Socio moroso viene invitato dagli organi competenti, entro il 3° mese e con lettera raccomandata R.R. a regolare il proprio impegno verso l'associazione. Qualora detto Socio negli ulteriori tre mesi senza giustificato motivo non provveda a regolare la posizione contabile, verrà radiato dall'albo dei Soci. Dopo l'invito il Socio non può frequentare la sede dell'Associazione fino a quando non abbia provveduto alla regolarizzazione della posizione contabile.
Art. 13 Provvedimenti disciplinari
Il Socio che contravviene alle norme statutarie e regolamentari, alle disposizioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, che commette azioni disonorevoli anche fuori dell'ambito dell'Associazione, è passibile dei seguenti provvedimenti disciplinari: 1) ammonizione; 2) sospensione temporanea, che priva per non oltre tre mesi il Socio dei diritti inerenti la sua qualifica; 3) espulsione. I provvedimenti di espulsione e di sospensione temporanea vengono adottati dal Consiglio direttivo. Per garantire il singolo nei confronti dell'Associazione, egli può accedere al giudizio di un collegio arbitrale indipendente (collegio dei Garanti) e successivamente rimettersi al confronto assembleare.
Titolo 3
PATRIMONIO SOCIALE E MEZZI FINANZIARI
Art. 14
Il patrimonio sociale è costituito:
a) dagli impianti sportivi di proprietà dell'Associazione; b) dai materiali, attrezzi e strumenti; c) da tutti gli altri beni mobili e immobili appartenenti all'Associazione e dalle donazioni e lasciti.
Le entrate patrimoniali sono costituite:
a) dalle tasse di ammissione e dalle quote sociali; b) dai contributi straordinari dei Soci e da elargizioni fatte da Soci e da terzi; c) dai proventi delle manifestazioni sportive e sociali, nonché da introiti rivenienti dalle diverse attività dell'Associazione.
Titolo 4
ORGANI SOCIALI
Art. 15 Organi sociali
Gli organi sociali sono costituiti da:
- Assemblea dei Soci; - Consiglio Direttivo; - Collegio dei Garanti; - Presidente;
Art. 17 Convocazione, Costituzione, Deliberazioni assembleari
La convocazioni delle Assemblee deve avvenire con avviso scritto da inviarsi ai Soci aventi diritto al voto, nel loro domicilio risultante all'albo sociale, almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve contenere: - il luogo, il giorno e l'ora della convocazione; - l'ordine del giorno. Copia dell'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà essere affisso nell'albo negli stessi termini di 8 giorni. L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno della metà dei Soci. In seconda convocazione, che avrà luogo trascorsa un'ora dalla prima, l'Assemblea sarà valida con qualsiasi numero di Soci intervenuti. Le Assemblee dei Soci non possono che deliberare che sugli argomenti posti all'ordine del giorno. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali, non possono partecipare alle Assemblee. La forma di votazione è decisa dall'Assemblea salvo che per la elezione delle cariche sociali che dovrà essere fatta esclusivamente a scrutinio segreto. Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle Assemblee. Art. 18 Organi delle Assemblee
Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute da un Socio eletto dalle stesse fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo. Il Presidente dell'Assemblea ne dirige l'andamento della discussione. Un membro del Consiglio Direttivo facente veci di segretario redige sommario verbale che, sottoscritto dagli organi dell'Assemblea, viene inserito in apposito libro.
Art. 19 Assemblea Ordinaria
L'Assemblea ordinaria: - approva la relazione annuale e finanziaria del Consiglio Direttivo fatta dal presidente o da chi ne fa le veci; - approva il bilancio consuntivo e preventivo; - determina la tassa di ammissione per i nuovi Soci e le quote sociali dell'anno in corso; - determina eventuali contributi straordinari; - elegge il Presidente, ed i Consiglieri, quando ne ricorrano i termini; - nomina i Soci benemeriti proposti dal Consiglio Direttivo.
Art. 20 Assemblea Straordinaria L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche allo Statuto. Può essere convocata in ogni tempo: - per iniziativa del Presidente; - per deliberazione del Consiglio Direttivo;
- per richiesta scritta con indicazione dell'ordine del giorno presentata al Presidente da almeno 1/5 dei Soci aventi diritto al voto ed in regola con il pagamento delle quote. In questo caso l'assemblea deve essere convocata entro 30 giorni dalla data della ricezione della richiesta.
Art. 21 Vincoli delle Assemblee
Le deliberazioni delle Assemblee vincolano tutti i Soci e gli organi. Art. 22 Assemblea annuale
L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno. Titolo 5
ATTRIBUZIONE ORGANI SOCIALI
Art. 23 Consiglio Direttivo
L'Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da sei Consiglieri. Qualora non vi siano candidature dei sei consiglieri, il Consiglio Direttivo sarà validamente composto da un numero minimo di quattro consiglieri. Sono eleggibili i Soci aventi diritto al voto. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- deliberare sulle domande di ammissione dei
soci;
- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea; - fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria (cfr. Art. 20); - redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei Soci - adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; - attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
Art. 23 bis Consiglio Direttivo
E' fatto divieto per il Presidente, il vice Presidente e per i cinque consiglieri, di ricoprire analoga carica presso altre associazioni o società sportive affiliate alla medesima federazione così come previsto dal comma 18 bis dell'art. 90 L. 289/2002.
Art. 24 Cariche del Consiglio
Il Consiglio eletto, nella sua prima riunione, nomina fra i consiglieri con votazione personale e segreta: - il vice Presidente - il Segretario - il Tesoriere - il Direttore Sportivo.
Art. 25 Riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, almeno una volta ogni due mesi mediante avviso personale da comunicarsi almeno 3 giorni prima di quello stabilito per la riunione. Il Consiglio direttivo deve essere comunque convocato quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso. Le sedute consiliari sono valide se sono presenti almeno i 2/3 dei componenti il Consiglio. In mancanza del numero legale, decorsa un'ora dall'orario stabilito, la seduta sarà valida con almeno 4 componenti il Consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza.
Art. 25 bis Collegio dei Garanti
Il Collegio dei Garanti è eletto dall'Assemblea dei Soci tra i Soci che non siano membri di alcun organismo dirigente. E' composto da un massimo di cinque membri ed elegge al proprio interno un Presidente. E' un organo di garanzia con funzioni arbitrali, consultive ed interpretative delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione. Il Collegio dei Garanti decide di qualunque controversia che insorga tra l'Associazione ed i singoli Soci, o tra i singoli Soci. Il Collegio dei Garanti giudica della controversia secondo equità e nel rispetto dei principi statutari, sentite le parti ed esperita l'istruttoria, con lodo da depositare entro 60 giorni. La parte interessata potrà ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione, al confronto assembleare.
Art. 26 Attribuzioni del Presidente
Il Presidente dirige il Circolo, ne sorveglia e coordina tutte le attività e presiede di diritto le commissioni. Rappresenta legalmente il Circolo, anche nelle cause attive e passive, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa e arbitrale e davanti a qualsiasi commissione ordinaria e straordinaria, nominando procuratori e avvocati, previo concorde parere del Consiglio Direttivo. Ha la firma sociale.
Art. 27 Attribuzioni del vice Presidente
Il vice Presidente è l'immediato collaboratore del Presidente. Durante l'assenza o l'impedimento del Presidente l'Associazione è presieduta a tutti gli effetti dal vice Presidente.
Art. 28 Attribuzioni del Segretario
Sottoscrive con il Presidente gli inviti per le Assemblee e per le sedute del Consiglio Direttivo. Sottoscrive con il Presidente le tessere sociali e gli inviti per frequentare l'Associazione. Redige i verbali di ogni riunione del Consiglio direttivo e di ogni Assemblea.
Titolo 6
RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI
Art. 29 Assemblea per l'elezione degli organi sociali
Entro e non oltre tre mesi dalla scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo, nel fissare la data dell'assemblea annuale per l'esame del bilancio consuntivo per l'ultimo anno di gestione, fisserà anche la data per l'elezione delle nuove cariche sociali. Analogamente si procederà in caso di scioglimento anticipato del Consiglio Direttivo per qualsiasi causa.
Titolo 7
DISPOSIZIONI FINALI Art. 30 Disposizioni finali
Il presente statuto entra immediatamente in vigore dopo la sua approvazione ed il deposito ad ogni effetto di legge presso un notaio della città di Brindisi.
Brindisi, 04 Marzo 2005
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